Posta elettronica certificata e fatturazione elettronica

Dal 2012 la posta certificata è diventata il un nuovo strumento di comunicazione  tra attività produttive, imprese (di ogni dimensione) e amministrazioni pubbliche. Con il Decreto Legge 179 del 2012 – convertito poi nella Legge 221 del 2012 – tutte le aziende, i professionisti e le PA devono dotarsi di una casella PEC, onde evitare di essere sanzionati.

Per i professionisti iscritti a un albo (giornalisti, geometri, ingegneri, architetti, ecc.) l’obbligo di avere un’email PEC è scattato già nel 2009. Ditte individuali. Da fine giugno 2013 tutte le Partite IVA e tutte le ditte individuali devono aver dichiarato il proprio indirizzo di posta certificata al registro imprese. Ovviamente, l’obbligatorietà della PEC vale anche per tutte le nuove P.IVA e nuove ditte aperte dal luglio 2013 in poi Società. Discorso analogo per le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. PMI e grandi imprese, dunque, hanno l’obbligo di aver attivo una casella PEC sin dal novembre 2011 e comunicato al registro imprese il loro indirizzo.  Enti pubblici. Gli enti della Pubblica Amministrazione sono stati i primi a dover adempiere all’obbligo di creare una PEC . Con il Decreto Legge 193 del 2016, poi, è stato stabilito che le notifiche relative agli avvisi e atti del fisco siano inviate via email PEC. L’obbligo di notifica con posta certificata è valido per imprese, professionisti e ditte individuali, ma anche i singoli cittadini ne possono far richiesta, dopo aver adeguatamente indicato l’indirizzo alla sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a far data dall’1 Gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le cessioni e/o prestazione di beni e di servizi tra soggetti titolari di partita IVA. Tale legge prevede che la fattura elettronica, in formato XML, sia l’unico strumento riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, perciò le fatture emesse con modalità diverse, saranno intese come non ricevute.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, intitolato “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”,

  • 1) nella parte “Motivazioni”, così recita: “Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente. Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.

Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.”

  • 2) Al punto 3 (recapito della fattura elettronica) aggiunge che “Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate

Quindi, nella ipotesi di cessioni nei confronti di consumatore finale,

  • A) se il cliente è provvisto di indirizzo PEC, non c’è bisogno di alcun codice identificativo (che comunque va valorizzato con “0000000”) e non c’è neppure bisogno di consegnare la copia della fattura, che sarà recapitata all’indirizzo di PEC indicato nella fattura elettronica;
  • B) se il cliente non è provvisto di PEC vale quanto sopra detto ai punti 1) e 2).

 

DOCUMENTO DELL’AGENZIA SCARICABILE:  Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell’Agenzia_delle_Entrate

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Giornata dedicata al Facility Management

Il Facility Management Day favorisce una giornata di confronto dedicata a tutti coloro che operano in questo mondo. Un’agenda di conferenze e tavole rotonde studiate per approfondire i temi di maggior interesse: innovazione in azienda; le nuove frontiere tecnologiche della blockchain e dell’IoT; l’intelligenza emotiva come strumento per creare l’ufficio ideale; opportunità e rischi del coworking; la necessità di comunicare il valore del ruolo del Facility Manager alla C-suite e il ruolo del FM nella gestione di una smart city.

La registrazione può essere effettuata a questo link.

Verso la ripresa edile

La previsione dell’Ance per il 2018 è di un aumento dell’1,5% in termini reali degli investimenti in costruzioni su base annua. Il 2018 potrà rappresentare un punto di svolta per il settore delle costruzioni. Le misure per il rilancio degli investimenti territoriali, l’avvio del programma piano Casa Italia, la ricostruzione del Centro Italia e gli incentivi fiscali potranno manifestare i loro effetti sui livelli produttivi. Fonte: ANCE Ass. Naz. Costruttori Edili. Scarica il documento dal sito assindca.it oppure da questo Osservatorio congiunturale industria costruzioni.

 

 

Bollo auto europeo e Telepass europeo in arrivo.

La novità se venisse approvata è attesa per il 2026, con il nuovo bollo auto europeo l’importo della tassa dipenderà da quanto si inquina e da quanto si usa l’auto. La discussione in corso sul bollo auto europeo dimostra come il processo di armonizzazione e di semplificazione della normativa a livello comunitario prosegua.  Il bollo auto oggi è una tassa locale sul possesso dell’auto e viene calcolato considerando la potenza del mezzo e la sua classe di inquinamento.

La proposta presentata dal Parlamento Europeo ribalta questa situazione: il bollo auto europeo sarà legato ai chilometri percorsi. Il principio che sta dietro alla proposta è semplice: far pagare di più chi usa l’auto più spesso e quindi inquina di più. I criteri usati per il calcolo del bollo auto saranno gli stessi in tutta la UE e gli Stati dovranno stabilire delle tariffe legate alle emissioni di CO2.

Il percorso che potrebbe portare all’arrivo del bollo auto europeo è ancora lungo. La proposta discussa dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo dovrà essere analizzata anche dal Consiglio Europeo prima che il testo riceva il via libera per la negoziazione con gli Stati membri. Una volta approvata l’introduzione del bollo chilometrico, la novità sarà applicata prima nei confronti dei mezzi pesanti già dal 2023 e successivamente dal 2026 per gli altri mezzi privati, auto e moto.

  In arrivo anche il Telepass europeo:  la Commissioni Trasporti del Parlamento Europeo ha infatti proposto l’introduzione di un Telepass unico valido in tutti i Paesi dell’Unione.  Le società di gestione delle autostrade dovranno fornire ad automobilisti e autotrasportatori un unico dispositivo compatibile con i sistemi di pedaggio presenti in tutta l’Unione. Secondo le stime, il Telepass europeo farà risparmiare circa 370 milioni di euro ogni anno ai cittadini europei che si spostano all’estero e 150 milioni di euro l’anno alle società che gestiscono le reti autostradali.

Coefficiente di attrito dinamico e scivolosità

La scivolosità dei pavimenti provoca ogni anno migliaia di incidenti, talvolta molto gravi e  spesso invalidanti che, oltre agli aspetti morali e di immagine aziendale, comportano gravi conseguenze penali per i responsabili degli immobili (lesioni aggravate) e danni civili non coperti da polizza assicurativa a causa dell’inosservanza della legge che, al riguardo, è ampia e precisa: D.Lgs. 81/2008 dispone in sostanza che:  1) I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli  2)  verificare periodicamente la perdurante assenza di rischio.

ll BCRA è un metodo di derivazione inglese (BCRA: British Ceramic Research Association) e misura il coefficiente di attrito dinamico μ. Tale coefficiente di attrito è misurato determinando l’attrito dinamico tra il campione da provare ed un elemento scivolante in movimento a velocità costante (≈ 17 mm/s) sulla superficie del campione. Il valore del coefficiente di attrito dinamico μ è uguale al rapporto tra la forza di resistenza di attrito, opposta alla direzione di moto, che agisce sull’ elemento scivolante e la forza peso. L’elemento scivolante è solidale ad un sistema che tramite un trasduttore elettronico di misura dà un segnale in millivolt proporzionale al coefficiente di attrito. Le misure vengono usualmente realizzate mediante un dispositivo portatile munito di motore elettrico che si muove a velocità costante sulla superficie da provare. L’elemento scivolante può essere costituito da materiali diversi (gomma, cuoio o altro). Si determina il  coefficiente di attrito dinamico, sia medio che puntuale, in definite condizioni della superficie (asciutta e bagnata). Questo metodo può essere impiegato sia in laboratorio che sul campo.  In generale si parla di floor friction tester (FFT). Si ricorda che il coefficiente di attrito viene  usualmente indicato con il simbolo μ ed è adimensionale, essendo un rapporto tra forze. I valori di μ devono essere ≥ 0,40 per considerare una superficie anti scivolo sia per l’elemento scivolante su pavimentazione asciutta che per l’elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. La  scala va da 0, valore minimo cioè massima scivolosità, a 1 valore massimo cioè massimo attrito.

Di seguito invece le norme Tedesche di buona costruzione utilizzate dai produttori di materiali di pavimentazioni ma non è certa l’idoneità alla legge italiana di materiali certificati R ..

Utilizzo di gomme invernali in estate.

Nonostante le gomme invernali non abbiano buone prestazioni anche durante la stagione calda, un numero sorprendente di automobilisti mantiene i pneumatici invernali per tutto l’anno.

La ricerca condotta da Bridgestone tra gli automobilisti europei mostra che ben il 10% degli italiani mantiene i pneumatici invernali anche durante l’estate.

La percentuale sale al 18% in Danimarca. In generale, gli europei si dimostrano invece più attenti all’utilizzo delle coperture invernali durante la stagione fredda, effettuato da circa il 43% degli automobilisti. Nel complesso, l’utilizzo dei pneumatici invernali in Europa è in continua crescita, in parte data dall’inverno imprevedibile degli ultimi anni, dall’altra per le nuove norme vigenti in materia di sicurezza stradale nelle diverse nazioni.

L’analisi mette in luce come le famiglie siano le più attente a cambiare i pneumatici durante la stagione invernale. I battistrada dei pneumatici invernali sono progettati per rimanere morbidi e flessibili durante la stagione fredda, offrire aderenza e tenuta di strada con temperature basse su superfici asciutte e in presenza di acqua e ghiaccio. Ma quando le temperature si alzano, i pneumatici invernali perdono i loro vantaggi, aderenza e tenuta di strada diminuiscono e le gomme si usurano più velocemente.

I pneumatici estivi sono realizzati con una mescola capace di resistere alle alte temperature dell’asfalto durante i mesi caldi. Con le temperature più alte, i pneumatici estivi offrono migliori prestazioni rispetto ai pneumatici invernali, soprattutto in termini di frenata e maneggevolezza, riduzione della resistenza al rotolamento, dell’usura e del consumo di carburante.

I test di Bridgestone mostrano che il divario tra le prestazioni dei pneumatici estivi e quelli invernali in termine di frenata e maneggevolezza nei mesi più caldi può variare tra il 30% e l’8% in base alle condizioni stradali e alla temperatura.

In ambienti umidi alla temperatura di circa 30°C, un veicolo equipaggiato con pneumatici estivi di buona qualità ha uno spazio di frenata fino al 30% inferiore di un veicolo equipaggiato con pneumatici invernali. In certe condizioni, questa differenza può corrispondere a due volte la lunghezza della macchina.