Dal 2012 la posta certificata è diventata il un nuovo strumento di comunicazione tra attività produttive, imprese (di ogni dimensione) e amministrazioni pubbliche. Con il Decreto Legge 179 del 2012 – convertito poi nella Legge 221 del 2012 – tutte le aziende, i professionisti e le PA devono dotarsi di una casella PEC, onde evitare di essere sanzionati.
Per i professionisti iscritti a un albo (giornalisti, geometri, ingegneri, architetti, ecc.) l’obbligo di avere un’email PEC è scattato già nel 2009. Ditte individuali. Da fine giugno 2013 tutte le Partite IVA e tutte le ditte individuali devono aver dichiarato il proprio indirizzo di posta certificata al registro imprese. Ovviamente, l’obbligatorietà della PEC vale anche per tutte le nuove P.IVA e nuove ditte aperte dal luglio 2013 in poi Società. Discorso analogo per le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. PMI e grandi imprese, dunque, hanno l’obbligo di aver attivo una casella PEC sin dal novembre 2011 e comunicato al registro imprese il loro indirizzo. Enti pubblici. Gli enti della Pubblica Amministrazione sono stati i primi a dover adempiere all’obbligo di creare una PEC . Con il Decreto Legge 193 del 2016, poi, è stato stabilito che le notifiche relative agli avvisi e atti del fisco siano inviate via email PEC. L’obbligo di notifica con posta certificata è valido per imprese, professionisti e ditte individuali, ma anche i singoli cittadini ne possono far richiesta, dopo aver adeguatamente indicato l’indirizzo alla sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a far data dall’1 Gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le cessioni e/o prestazione di beni e di servizi tra soggetti titolari di partita IVA. Tale legge prevede che la fattura elettronica, in formato XML, sia l’unico strumento riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, perciò le fatture emesse con modalità diverse, saranno intese come non ricevute.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, intitolato “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”,
- 1) nella parte “Motivazioni”, così recita: “Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente. Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.
Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.”
- 2) Al punto 3 (recapito della fattura elettronica) aggiunge che “Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”
Quindi, nella ipotesi di cessioni nei confronti di consumatore finale,
- A) se il cliente è provvisto di indirizzo PEC, non c’è bisogno di alcun codice identificativo (che comunque va valorizzato con “0000000”) e non c’è neppure bisogno di consegnare la copia della fattura, che sarà recapitata all’indirizzo di PEC indicato nella fattura elettronica;
- B) se il cliente non è provvisto di PEC vale quanto sopra detto ai punti 1) e 2).
DOCUMENTO DELL’AGENZIA SCARICABILE: Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell’Agenzia_delle_Entrate
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