Prevenzione neve e viabilità

Quando le temperature, nei bassi strati dell’atmosfera, si avvicinano allo zero, le precipitazioni assumono carattere di neve e a seconda dell’intensità e della persistenza del fenomeno possono accumularsi in maniera consistente al suolo, creando quindi problemi alla circolazione. Il fenomeno può interessare anche aree molto estese, coinvolgendo la totalità delle persone e delle attività del territorio.

Inoltre, successivamente alle nevicata, in alcune situazioni le temperature scendono nettamente al di sotto dello zero, dando quindi luogo alla pericolosa formazione di lastroni di ghiaccio su strade e marciapiedi, costituendo un rischio ancora maggiore del manto nevoso sia per la stabilità e l’aderenza dei veicoli sia per l’equilibrio delle persone.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione Myway Truck.

La pianificazione, disponibile sui siti web www.interno.it, www.poliziadistato.itwww.stradeanas.it e www.aiscat.it, illustra le misure condivise in seno all’organismo per  una gestione quanto più efficace della viabilità nella stagione invernale e delle eventuali emergenze viarie determinate da precipitazioni nevose.

I danni climatici costano miliardi di dollari

Meteo estremo. I danni causati da eventi climatici estremi sono ammontati nel 2017 a 320 miliardi di dollari. I dati forniti da Munich Re arrivano nel giorno della Giornata mondiale della meteorologia, che si è celebrata il 23 marzo. Per l’occasione l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm) ha diffuso il suo ultimo rapporto, secondo cui il 2017 è stato l’anno più funestato dagli eventi meteo estremi; tuttavia anche l’anno in corso, per come è iniziato, non sembra essere da meno.

Nel rapporto, che si intitola “Dichiarazione dell’Omm sullo stato del clima globale nel 2017” , l’agenzia delle Nazioni Unite passa in rassegna i fenomeni principali dell’anno scorso: da una stagione degli uragani nordatlantici “molto attiva”, alle inondazioni per le piogge monsoniche nel subcontinente indiano, fino alla continua e grave siccità in alcune aree dell’Africa orientale.

“L’inizio del 2018 sta proseguendo da dove il 2017 si è fermato, con gli eventi meteo estremi che mietono vittime e distruggono i mezzi di sostentamento”, ha detto il segretario generale dell’Omm, Petteri Taalas. “L’Artico ha sperimentato temperature insolitamente elevate, mentre le aree densamente popolate nell’emisfero settentrionale sono state colpite da un freddo pungente e da tempeste invernali dannose, per questo suggeriamo di vedere il nostro prodotto Below Zero sulla seguente pagina. L’Australia e l’Argentina hanno subito ondate di calore estreme, e la siccità è continuata in Kenya e Somalia”.

Meteo estremo anche in Italia, secondo i dati Ispra la caratteristica più rilevante del clima, nel 2017, è stata la persistenza di condizioni siccitose e allo stesso tempo la presenza di precipitazioni di forte intensità. In Lombardia, per esempio, il 2017 è stato un anno complessivamente asciutto e caldo: le precipitazioni totali annue e il numero di giorni piovosi sono stati inferiori alla media del periodo recente, mentre la temperatura media annua in pianura è stata superiore a quella già registrata nel 2016 e vicina ai valori record del 2014 e 2015; il 2017 risulta infatti tra i primi 10 anni più caldi e più asciutti degli ultimi 117 anni.

Stanziamenti governativi per sicurezza strade, dighe e ferrovie

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato l’addendum  al Programma operativo infrastrutture approvato con delibera n. 54/ 2016 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, con assegnazione di circa 6 miliardi di euro. L’obiettivo principale dello strumento è quello di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica delineata nel Piano Operativo del Ministero delle infrastrutture e i trasporti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 (in primo luogo “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”). L’impostazione strategica dell’Addendum e la scelta degli obiettivi risultano coerenti con il nuovo quadro normativo di riferimento e la programmazione degli interventi considerati di rilevante interesse nazionale. La struttura complessiva dell’Addendum ripropone l’articolazione dei sei assi tematici – e relative linee d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 – ovvero: interventi stradali e nel settore ferroviario, interventi per il trasporto urbano e metropolitano, la essa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, il rinnovo materiale del trasporto pubblico locale e la sicurezza ferroviaria. Fonte

Mettersi in regola con un DURC irregolare

Se l’impresa o il professionista con DURC irregolare arriva l’invito a mettersi in regola e sana la propria posizione oltre il termine proposto dei 15 giorni, può comunque ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva, a patto che la regolarizzazione avvenga entro la fine dell’istruttoria (che dura 30 giorni).

In pratica, è possibile ottenere DURC regolare regolarizzandosi fra il 15esimo e il 30esimo giorno. E però opportuno, specifica l’istituto di previdenza, che l’avvio del processo di regolarizzazione o almeno una prima interlocuzione con la sede INPS competente, sia avvenuto entro il termine dei 15 giorni. Se questo non avviene, c’è il rischio che risulti l’irregolarità contributiva.

Quindi, se il contribuente ha pagato i contributi o fornito gli elementi che garantiscono il rilascio del DURC prima della fine dell’istruttoria, il DURC va rilasciato che sia stato o meno rispettato il termine dei 15 giorni.

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d’ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci in modo da arrivare all’appuntamento del 25 maggio 2018 con le idee più chiare. Approfondimento

Stop ai periodi transitori REACH e alle deroghe CLP

Analisi degli scenari che potrebbero esserci a pochi giorni dalla data del 1° giugno 2017

Sono trascorsi giorni dalla data del 1° giugno 2017, ma il lavoro che potrebbe esserci dietro a tale data non è da trascurare.
Infatti, ricordiamo che dopo il 1° giugno 2017:

• CLP – E’ scaduta la deroga di due anni, prevista dall’art. 61.4 del CLP, per i prodotti già presenti sul mercato con etichettate redatte in conformità alla Direttiva Preparati Pericolosi.
Questo significa che i prodotti già forniti prima di tale data possono restare sul mercato solo se, entro tale data, si è provveduto a rietichettarli secondo le regole del CLP.
Pertanto è di fondamentale importanza verificare che i prodotti con vecchie etichette non siano più venduti o che siano già stati ritirati dal mercato. Ricordiamo che il decreto sanzioni CLP (Dlgs 27 ottobre 2011, n. 186) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro nei casi in cui un fabbricante, un fornitore o un importatore etichetta ed imballa un prodotto chimico pericoloso in modo difforme da quanto prescritto dai Titoli III e IV del CLP.

• SDS – E’ scaduta la deroga di due anni, prevista dall’art. 2 del Reg. (UE) 2015/830 per tutte le Schede di Sicurezza (SDS) redatte secondo l’All. II al Reg. (UE) n. 453/2010 e che erano state fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015.
Per molte imprese in questi due anni potrebbero non aver avuto la necessità di aggiornare le SDS fornite prima del 1° giugno 2015 in quanto non hanno individuato modifiche sostanziali che potevano incidere sulla gestione del rischio.
Adesso per queste imprese l’aggiornamento delle SDS secondo l’All. II al Reg. (UE) 830 è diventato un obbligo per continuare ad essere conformi a quanto prescritto dal REACH in materia di trasmissione delle informazioni lungo la filiera di appartenenza. Per il mancato aggiornamento di una SDS il decreto sanzioni REACH (Dlgs 14 settembre 2009, n. 133) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

• REACH – E’ scaduta la possibilità di pre-registrare tardivamente una sostanza phase-in fabbricata e/o importata in quantitativi tra 1-100 tonn/anno e quindi per poterla registrare entro il 31 maggio 2018.
Per tutte le imprese che dal 1° giugno 2017 hanno iniziato a fabbricare e/o importare una sostanza in quantitativi superiori ad 1 tonn/anno che ricade nel campo di applicazione del REACH non sarà possibile aspettare il 31 maggio 2018 per registrarla. In questo caso bisognerà subito interrompere le attività di fabbricazione e/o importazione ed iniziare ad avviare l’iter di registrazione.
L’inquiry è il primo step dell’iter di registrazione. Si tratta di una tappa obbligatoria prevista dal REACH (art. 26) che ogni nuovo potenziale registrante deve rispettare per verificare tramite l’ECHA se sia già stata presentata una registrazione per la stessa sostanza.
Nella pratica significa preparare ed inviare, secondo i formati e le modalità stabilite da ECHA, un breve dossier sulla sostanza che si intende registrare, prestando particolare attenzione alle informazioni relative all’identità della sostanza, al fine di descriverla in modo chiaro e quindi entrare rapidamente in contatto con le aziende che hanno già registrato negli anni precedenti.
Una volta completate le operazioni di registrazione e ricevuto il numero di registrazione da ECHA ogni attività di fabbricazione e/o importazione potrà finalmente essere ripresa.
Per la mancata registrazione di una sostanza decreto sanzioni REACH (Dlgs 14 settembre 2009, n. 133) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.