Stop ai periodi transitori REACH e alle deroghe CLP

Analisi degli scenari che potrebbero esserci a pochi giorni dalla data del 1° giugno 2017

Sono trascorsi giorni dalla data del 1° giugno 2017, ma il lavoro che potrebbe esserci dietro a tale data non è da trascurare.
Infatti, ricordiamo che dopo il 1° giugno 2017:

• CLP – E’ scaduta la deroga di due anni, prevista dall’art. 61.4 del CLP, per i prodotti già presenti sul mercato con etichettate redatte in conformità alla Direttiva Preparati Pericolosi.
Questo significa che i prodotti già forniti prima di tale data possono restare sul mercato solo se, entro tale data, si è provveduto a rietichettarli secondo le regole del CLP.
Pertanto è di fondamentale importanza verificare che i prodotti con vecchie etichette non siano più venduti o che siano già stati ritirati dal mercato. Ricordiamo che il decreto sanzioni CLP (Dlgs 27 ottobre 2011, n. 186) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro nei casi in cui un fabbricante, un fornitore o un importatore etichetta ed imballa un prodotto chimico pericoloso in modo difforme da quanto prescritto dai Titoli III e IV del CLP.

• SDS – E’ scaduta la deroga di due anni, prevista dall’art. 2 del Reg. (UE) 2015/830 per tutte le Schede di Sicurezza (SDS) redatte secondo l’All. II al Reg. (UE) n. 453/2010 e che erano state fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015.
Per molte imprese in questi due anni potrebbero non aver avuto la necessità di aggiornare le SDS fornite prima del 1° giugno 2015 in quanto non hanno individuato modifiche sostanziali che potevano incidere sulla gestione del rischio.
Adesso per queste imprese l’aggiornamento delle SDS secondo l’All. II al Reg. (UE) 830 è diventato un obbligo per continuare ad essere conformi a quanto prescritto dal REACH in materia di trasmissione delle informazioni lungo la filiera di appartenenza. Per il mancato aggiornamento di una SDS il decreto sanzioni REACH (Dlgs 14 settembre 2009, n. 133) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

• REACH – E’ scaduta la possibilità di pre-registrare tardivamente una sostanza phase-in fabbricata e/o importata in quantitativi tra 1-100 tonn/anno e quindi per poterla registrare entro il 31 maggio 2018.
Per tutte le imprese che dal 1° giugno 2017 hanno iniziato a fabbricare e/o importare una sostanza in quantitativi superiori ad 1 tonn/anno che ricade nel campo di applicazione del REACH non sarà possibile aspettare il 31 maggio 2018 per registrarla. In questo caso bisognerà subito interrompere le attività di fabbricazione e/o importazione ed iniziare ad avviare l’iter di registrazione.
L’inquiry è il primo step dell’iter di registrazione. Si tratta di una tappa obbligatoria prevista dal REACH (art. 26) che ogni nuovo potenziale registrante deve rispettare per verificare tramite l’ECHA se sia già stata presentata una registrazione per la stessa sostanza.
Nella pratica significa preparare ed inviare, secondo i formati e le modalità stabilite da ECHA, un breve dossier sulla sostanza che si intende registrare, prestando particolare attenzione alle informazioni relative all’identità della sostanza, al fine di descriverla in modo chiaro e quindi entrare rapidamente in contatto con le aziende che hanno già registrato negli anni precedenti.
Una volta completate le operazioni di registrazione e ricevuto il numero di registrazione da ECHA ogni attività di fabbricazione e/o importazione potrà finalmente essere ripresa.
Per la mancata registrazione di una sostanza decreto sanzioni REACH (Dlgs 14 settembre 2009, n. 133) ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.